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O.P.C.M. 09/02/2007 n. 3564

2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 26 settembre 2006 n. 3543, la parola: «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonche» e dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «fino al limite massimo di 15 unita».

3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543, le parole: «nel limite massimo di 10 unita» sono soppresse e le parole: «assunto con contratto a tempo determinato nel limite massimo di 10 unita» sono sostituite dalle seguenti: «assunto con contratto a tempo determinato nel limite complessivo di 20 unita».

4. All'art. 4, primo comma, terzo alinea, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543, dopo le parole «articoli», le parole: «10 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10, 15 e 16».

5. Le procedure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543, e di cui al precedente comma 4 si estendono, se ritenuto necessario, limitatamente al completamento degli interventi infrastrutturali, alle aree immediatamente limitrofe al territorio della capitale della Repubblica, previa intesa con gli Enti locali interessati.

Art. 3.

1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così sostituiti: «2. Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, così come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007.

3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008».

2. Nell'ambito delle sospensioni contributive di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi.

Art. 4.

1. Le lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 ottobre 2006 sono così sostituite: «a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore all'80% del danno medesimo. L'ammontare del danno subito è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione delle strutture e per la riparazione, o il riacquisto degli altri beni danneggiati

b) un contributo fino ad un massimo dell'80% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, nè più utilizzabili;».

2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 settembre 2006 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: «6-bis. Il commissario delegato è autorizzato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 16 o del 26 settembre 2006 un contributo fino all'80 per cento del danno subito e comunque nel limite massimo complessivo di euro 6.000,00 per ciascun nucleo familiare sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni. Il contributo è concesso al lordo degli oneri fiscali se non altrimenti recuperabili. ».

Art. 5.

1. In ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993 n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, ed al fine di favorire il raggiungimento degli obbiettivi della raccolta differenziata nella Regione OPCM 09/02/2007 n. 3564 – Disposizioni urgenti di protezone civile. Campania, così come stabilito all'art. 5 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, e disciplinato dall'art. 3 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino summenzionati, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

2. Sono comunque fatti salvi i contratti per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di adozione della presente ordinanza, tra i Comuni e soggetti, anche privati, conformemente a quanto previsto nell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006 nella parte relativa al fabbisogno del personale incaricato alla raccolta che deve essere soddisfatta al 75% dai lavoratori già in carico ai consorzi, i cui relativi costi sono sostenuti dai Comuni.

Art. 6.

1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di S. Maria La Fossa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al relativo aggiornamento in relazione all'accertamento della compatibilità dell'impianto stesso rispetto al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico - ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.

2. La procedura di cui al comma 1, deve concludersi, in relazione al contesto di somma urgenza, entro e non oltre il termine di novanta giorni dall'adozione della presente ordinanza.

3. Per lo svolgimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della consulenza di tecnici ed esperti dell'APAT, dell'ENEA, della Commissione VIA e della Commissione speciale VIA.

4. Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni per la celere realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale di interesse, ed in relazione sia agli esiti delle precedenti procedure di verifica di valutazione di impatto ambientale, che degli ulteriori studi ed indagini ambientali disponibili, il Commissario delegato provvede in via provvisoria per l'immediato inizio dei lavori previsti tenendo conto delle prescrizioni già indicate nel parere della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 782 del 28 aprile 2006 reso ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, nelle more del procedimento di aggiornamento di cui al comma 1.

5. Il Commissario delegato assicura altresì le occorrenti iniziative affinchè la regione Campania garantisca il rientro delle emissioni prodotte dall'impianto nei limiti dettati dal piano regionale di qualità dell'aria o che sarà di conseguenza modificato in conformità alla vigente normativa anche di derivazione comunitaria. Qualora i risultati delle attività di cui al comma 1 accertassero la non compatibilità dell'impianto, non si darà luogo alla prosecuzione dei lavori.

Art. 7.

1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di fronteggiare adeguatamente i nuovi e maggiori oneri conseguenti alle dichiarazioni di «Grandi eventi», intervenute con i decreti rispettivamente del 14 ottobre 2005, del 21 ottobre 2005, del 2 dicembre 2005, del 31 agosto 2006 e del 27 dicembre 2006 citati in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti ivi previsti, con contestuale soppressione del posto dirigenziale di prima fascia e relativa struttura di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed all'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3545 del 27 settembre 2006.

2. In relazione alle sopravvenute esigenze derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, a partire dal giorno 6 dicembre 2004 ed ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici, concernenti la medesima area, verificatisi nel mese di ottobre 2002, il Dipartimento della protezione civile, nel rispetto delle proprie dotazioni organiche, è autorizzato a conferire gli incarichi di Presidenti dei Comitati di rientro nell'ordinario, di cui agli articoli 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 n. 3277, e 7, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, a due dirigenti di seconda fascia del Dipartimento medesimo, con conseguente mantenimento della OPCM 09/02/2007 n. 3564 – Disposizioni urgenti di protezone civile. posizione economica, anche accessoria, in godimento.

3. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006 n. 3510, dopo le parole « il relativo compenso.» è aggiunto il seguente periodo: «L'incarico di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui al presente articolo è attribuito ad un Prefetto della Repubblica, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile è determinato il relativo compenso».

Art. 8.

1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare le risorse eccedenti il fabbisogno di cui all'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle necessità di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge.

Art. 9.

1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 dopo le parole «carriera prefettizia» sono aggiunte le seguenti «in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217 circa il numero massimo di dirigenti del Corpo dei Vigili del Fuoco collocati in comando e fuori ruolo».

2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3553 del 30 novembre 2006, le parole «Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 18 novembre 2005» sono soppresse.

3. All'art. 13, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, le parole «stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite con le parole «conferire un incarico di consulenza».

4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2006 n. 3555 la parola «dicembre» è sostituita con la parola «novembre».

Art. 10.

1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 le parole «uno individuato nella figura del Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono sostituite dalle parole «uno individuato dal Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 11.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decretolegge 9 ottobre 2006 n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006 n. 290, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, può individuare fino ad un massimo di 4 unità di personale cui affidare specifiche funzioni di supporto e coordinamento nell'espletamento delle attività della struttura commissariale. Al predetto personale è attribuita un'indennità omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

 

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